Dopo tante battaglie, è stato re-istituito il Parco dei Monti Sicani, con decreto dell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente on. dott. Alessandro Aricò firmato a Palermo il 25 luglio 2012.

 

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente

L’ASSESSORE

VISTO lo  Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le LL.RR. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l’istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

VISTA la L.R. n. 13 dell’8/05/2007;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000;

VISTA la L.R. n. 26 del 9 maggio 2012 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la L.R. n. 27 del 9 maggio 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

VISTA la L.R.  14  maggio 2009 n. 6 che all’art. 64 prevede l’istituzione del Parco dei Monti Sicani tramite la costituzione di un Comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga la descrizione analitica dei luoghi e la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall’articolo 8 della legge regionale n. 98/1981, che devono includere le riserve naturali già istituite. Stabilisce che, tenuto conto della proposta formulata dal Comitato, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco. Fissa la sede legale e gli uffici dell’Ente Parco dei Monti Sicani presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA).

CONSIDERATO che, a conclusione del mandato semestrale, il succitato Comitato, con nota prot. n. 2631 dell’1/04/2010, ha trasmesso a questo Assessorato la proposta del Parco dei Monti Sicani  contenente, oltre alla descrizione analitica dei luoghi, la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall’articolo 8 ad eccezione della zona omogenea “C” della legge regionale n. 98/1981, includenti le riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci; e Monte Genuardo e S. Maria del Bosco;

ATTESO che le summenzionate riserve naturali risultano gestite dall’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali;

VISTA la nota assessoriale ARTA prot. n. 1578/Gab. del 14/06/2010 con la quale, in attuazione dell’art. 64, comma 9, della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, è stato sottoposto alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale la proposta del Parco dei Monti Sicani per il preliminare parere di competenza;
PRESO ATTO che il superiore parere della IV Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana risulta acquisito favorevolmente per decorrenza dei termini previsti dal Regolamento Interno;
VISTA la nota assessoriale prot. DRA n. 55097 dell’8/09/2010 con la quale viene trasmessa, ai sensi dell’art 35 della L.R. 14/88, ai Comuni interessati dalla proposta di Parco (Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana  Palazzo Adriano, Prizzi, S.Giovanni Gemini, S.Stefano Quisquinia, Sambuca di Sicilia) la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco per la pubblicità degli atti mediante pubblicazione all’albo pretorio;

ATTESO che sulle aree proposte entrano in vigore  le norme di salvaguardia ai sensi delle vigenti norme;

VISTO il D.A. n. 160/GAB del 15/09/2010 di istituzione, ai sensi dell’art. 64 della L.R.  14  maggio 2009 n. 6, del Parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani” e del relativo Ente di gestione denominato “Ente Parco dei Monti Sicani”;

VALUTATO che l’istituzione del Parco dei Monti Sicani e dell’Ente di gestione, ancorché prevista dall’art. 64 della L.R.  14  maggio 2009 n. 6,  è avvenuta prima della chiusura dell’iter di istruttoria delle osservazioni e della decretazione finale;

VISTE le sentenze nn. 356, 357 e 358 del 2011 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, le quali, in accoglimento di alcuni ricorsi da parte di ditte con attività estrattive all’interno del perimetro del parco naturale dei Monti Sicani, hanno annullato il decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente del 15 settembre 2010 istitutivo del Parco e dell’Ente Gestore;

CONSIDERATO che le motivazioni delle superiore sentenze del T.A.R. Sicilia rilevano che l’istituzione del Parco, e soprattutto la sua perimetrazione e zonizzazione, sono state decise senza procedere al previo esame delle osservazioni degli Enti Locali e dei privati “incisi” dal provvedimento adottato e che, per effetto della pubblicazione del piano agli albi pretori dei Comuni interessati, sono entrate in vigore le misure di salvaguardia, sicché nessun pregiudizio può derivare al bene ambiente tutelato nelle more del completamento dell’istruttoria prevista dalla legge;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 19/04/2011 con il quale, in esecuzione delle sentenze del TAR, è stato annullato il D.A. n. 160/GAB del 15/09/2010 di istituzione, ai sensi dell’art. 64 della L.R.  14  maggio 2009 n. 6, del Parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani” e del relativo Ente di gestione;

VISTE le osservazioni pervenute a questo Assessorato regionale, dopo la trasmissione con la nota prot. DRA n. 55097 dell’8/09/2010 della proposta di Parco ai Comuni interessati e a seguito del superamento dei termini previsti per la pubblicità degli atti, da parte di Comuni, privati, associazioni ed enti;

VISTA la nota istruttoria prot.  n. 740 dell’11/05/2011 del Servizio 4, U.O. 4.1, trasmessa al Consiglio Regionale Per la Protezione del Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.), per il parere di competenza, sulle osservazioni pervenute alla proposta di perimetrazione e zonizzazione del parco dei Monti Sicani e della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del parco, con verifica puntuale e valutazione di tutte le relazioni presentate e motivazioni addotte

VISTO il voto conclusivo del C.R.P.P.N., espresso nella seduta del 19/07/2012 nel corso della quale “uditi gli interventi e le proposte a vario titolo formulate dai consiglieri, ritenuto che appare utile apportare alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina proposta dalla Commissione “Monti Sicani” (costituita appositamente in seno al C.R.P.P.N) tenendo in particolare conto: della necessità di rafforzare la conservazione del patrimonio esistente modificando le previsioni sulla disciplina edilizia e rinviando ogni ulteriore determinazione alla pianificazione che competerà all’Ente Parco; del carattere transitorio delle previsioni dell’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1999 n, 25 in materia di attività estrattiva e della conseguente cessazione di ogni effetto sui parchi regionali istituiti successivamente; dell’opportunità di meglio specificare alcuni disposizioni in materia di interventi forestali, gestione faunistica,  regolamentazione delle attività di fruizione, tutela di aree specifiche o emergenze puntuali. Considerato che in ogni caso la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del parco allegata al decreto istitutivo ha carattere assolutamente temporaneo e cesserà di avere efficacia all’atto di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10 della legge regionale 98/1981 da redigersi a cura dell’Ente Parco, e che pertanto in questa fase transitoria e temporanea deve trovare prevalente applicazione il principio di precauzione a salvaguardia dei valori ambientali espressi dal territorio da sottoporre a pubblica tutela. All’unanimità dei voti espressi dai presenti:

- esprime parere favorevole senza alcuna modifica alla perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani proposta dalla Commissione, visualizzata in 4 tavole scala 1:25.000 e in un quadro di unione in scala 1:50.000;

- esprime parere favorevole senza apportare alcuna modifica alle motivazioni alle controdeduzioni formulate dalla Commissione e alle osservazioni ed opposizioni pervenute;

- esprime favorevole alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del parco proposta dalla Commissione con le modifiche ed integrazioni visualizzate in rosso nell’allegato al presente  verbale”.

RITENUTO di condividere il superiore parere finale del C.R.P.P.N. del 19/07/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.4, comma 5, della legge regionale n.14/88, il decreto di istituzione del  parco deve prevedere la delimitazione del territorio destinato a parco, la suddivisione secondo le articolazioni previste dal citato articolo 8 della legge regionale n. 98/81, la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, la costituzione dell’ente cui è affidata la gestione del parco, la sede del parco e il finanziamento necessario per l’avviamento e la gestione;

RITENUTO opportuno rinviare ad altro provvedimento la determinazione del fabbisogno e l’impegno delle somme relative all’avviamento e alla gestione del Parco dei Monti Sicani;

RITENUTO di individuare, in ossequio alla L.R.  9 agosto 1988, n. 14, art. 4 e alla L.R.  14  maggio 2009 n. 6, art. 64,  la sede legale e gli uffici del Parco dei Monti Sicani nei comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA);

RITENUTO, pertanto, di procedere all’istituzione del Parco dei Monti Sicani con allegati gli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani (Allegato 1), la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (Allegato 2) e l’elenco di tutte le osservazioni pervenute con la valutazione finale di questo Assessorato regionale (Allegato 3);

CONSIDERATO che, ai sensi delle LL.RR. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii. e dell’art. 64 della L.R.  14  maggio 2009 n. 6, occorre provvedere alla contestuale istituzione dell’Ente Parco dei Monti Sicani, ente diritto pubblico per la gestione del Parco dei Monti Sicani;

RITENUTO, altresì, di procedere alla contestuale modifica del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali con l’inclusione del parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani” e la soppressione delle riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci; Monte Genuardo e S. Maria del Bosco in quanto comprese entro il territorio delimitato dal parco naturale dei Monti Sicani;

D E C R E T A

Art. 1 E’ istituito, ai sensi delle LL.RR. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e ss.mm.ii. e dell’art. 64 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, il Parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani”, sulla base della proposta istitutiva trasmessa dal Comitato per l’istituzione del parco con la nota prot. n. 2631 dell’1/04/2010, modificata e integrata, a seguito della pubblicità degli atti, dalle osservazioni pervenute, dalle istruttorie dell’Ufficio e dal parere del 19/07/2012 del “Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale”.

Art. 2 La delimitazione del territorio del Parco dei Monti Sicani e la sua articolazione zonale, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 98/1981 e ss.mm.ii., è quella compresa all’interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) 1:10.000, ridotta in 4 tavole in scala 1:25.000 e con un quadro di unione in scala 1:50.000. Tali elaborati, segnati con il numero 1, vengono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3 Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 98/1981 e ss.mm.ii., la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del territorio del Parco, delimitato dal superiore art. 2, è quella dell’elaborato allegato al presente decreto che, segnato con il numero 2, ne costituisce parte integrante.

Art. 4 Le osservazioni alla perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani e alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco, presentate da comuni, enti, associazioni e privati a seguito della pubblicità degli atti, sono decise in conformità al parere del “Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale”, reso nella seduta del 19/07/2012. Tale elaborato, segnato con il numero 3, viene allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 5 Con il presente decreto viene contestualmente modificato il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali con l’inclusione del parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani” e la soppressione delle riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci; Monte Genuardo e S. Maria del Bosco in quanto comprese entro il territorio delimitato dal parco naturale dei Monti Sicani. I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro il territorio del parco cessano di avere efficacia con la pubblicazione del presente decreto.

Art. 6 Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. e dell’art. 64 della L.R.  14  maggio 2009, n. 6, è costituito l’Ente di gestione del Parco dei Monti Sicani  con la seguente denominazione “Ente Parco dei Monti Sicani”, avente natura di ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. Al predetto Ente è affidata la gestione del Parco dei Monti Sicani che viene esercitata dagli organi previsti dall’art. 9 della legge 9 agosto 1988 n. 14 nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 7 Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14 e dell’art. 64 della L.R.  14  maggio 2009 n. 6, la sede legale e gli uffici dell’Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA). Resta ferma la facoltà dell’Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici in altri Comuni previsti nei programmi di attività del parco.

Art. 8 Al finanziamento necessario per l’avviamento e la gestione dell’Ente Parco dei Monti Sicani si provvederà con successivo provvedimento.

Art. 9 L’Ente Parco dei Monti Sicani e l’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, nella qualità di ente gestore delle ex riserve naturali orientate di Monte Cammarata; Monti di Palazzo Adriano e valle del Sosio; Monte Carcaci; Monte Genuardo e S. Maria del Bosco, individueranno forme di intesa per il trasferimento e/o la gestione  dei dati sulle richieste di autorizzazioni per interventi nelle riserve naturali e sulle iniziative poste in essere nell’area interessata dall’istituito parco naturale.

Art. 10 Il presente decreto, unitamente agli elaborati cartografici riportanti la perimetrazione e zonizzazione del Parco dei Monti Sicani (Allegato 1), la disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco (Allegato 2) e l’elenco di tutte le osservazione pervenute con la valutazione finale di questo Assessorato regionale (Allegato 3), sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Tutti gli elaborati presenti nel provvedimento istitutivo del parco sono depositati presso il competente Ufficio dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.

PALERMO, lì  25 LUGLIO 2012

L’ASSESSORE

(On.le dott. Alessandro ARICO’)

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 02 Agosto 2012 07:02)