IL SINDACO

VISTA la legge 10 aprile 1951 n.287 sul riordino dei Giudici d'Assise;

RENDE NOTO


Coloro i quali hanno i requisiti prescritti per essere nominati Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello ai sensi degli artt.9 e 10 della legge suindicata, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, debbono entro e non oltre il 31 luglio 2009, produrre istanza al competente Ufficio Comunale per essere compresi negli elenchi.
Requisiti voluti dalla Legge 10/04/1951 N. 287
Art. 9
I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possessò dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque;
Art.10
I Giudici Popolari di Corte di Assise e d'Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studio di Scuola Media di 2° Grado, di qualsiasi tipo;
Art.12
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare;
a) I Magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti;
b) Gli appartenenti delle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
c) I Ministeri di qualsiasi culto ed i Religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 08 Aprile 2009 09:26)